Quali opportunita' per i Professionisti
Obbligo ACE anche per la locazione - Quali opportunita' per i professionisti del settore
Milano 22 Luglio 2010
Si estende l’obbligo della Certificazione Energetica anche per i contratti d’affitto.
La situazione per Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e legislazione nazionale.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANCHE PER LA LOCAZIONE
Regione Lombardia: obbligo in vigore dal 1° luglio 2010.
L’articolo 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745 introduce l’obbligo per il proprietario dell’immobile di predisporre l’Attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una singola unità immobiliare o a più unità immobiliari.
Maggiori info: Approfondimenti dal sito CENED
Emilia Romagna: obbligo in vigore dal 1° luglio 2010.
La DAL 156/2008 prevede l’obbligo da parte del proprietario dell’immobile (“locatore”) di consegnare all’inquilino (“locatario” o “conduttore”) l’Attestato di Certificazione Energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.
Maggiori info : Approfondimenti dal sito della Regione Emilia Romagna
Regione Piemonte: obbligo in vigore dal 1° ottobre 2009.
L'allegazione dell'ACE per la locazione è entrata in vigore con l'introduzione dei regolamenti regionali per la certificazione energetica.
Maggiori info : Documento Riassuntivo della Regione Piemonte
A livello nazionale: l’obbligo previsto all’articolo 6 comma 4 del D.Lgs.311 non ha una indicazione temporale circa l’entrata in vigore, non solo tale comma è stato successivamente abrogato dalla L.133/08.
GLI ADEMPIMENTI IN CASO DI COMPRAVENDITA O LOCAZIONE DI EDIFICI
L' obbligo di realizzare la Certificazione energetica degli edifici nel caso di compravendita o locazione e' stato reintrodotto nella Regione Lombardia con la DGR n. 8745/08.
I proprietari di interi edifici o di singole unita' immobiliari devono quindi dotasi dell' Attestato di Certificazione Energetica degli Edifici nel caso di:
- compravendita - a partire dal 1 Luglio 2009 allegandolo all' atto notarile di trasferimento a titolo oneroso.
- stipula o rinnovo contratti di locazione, anche finanziaria a partire dal 1 Luglio 2010 consegnandolo al locatario
La Legge regionale Nr. 10 in vigore dal 1 Luglio 2009 ha introdotto delle sanzioni amministrative consistenti, nel caso di non rispetto di tali obblighi, per:
- il venditore che non allega l' Attestato all' atto di compravendita: da €. 5.000 a € 20.000
- il proprietario che non consegna l' Attestato al locatario: da € 2.500 a € 10.000
A seguito di tali novita' nel settore edilizio, le Agenzie Immobiliari vengono ad acquisire un ruolo centrale verso i propri clienti, illustrando alle parti gli elementi essenziali della nuova normativa, gli obblighi di certificazione, le modalita' di esecuzione, i costi e le sanzioni.
Per le agenzie immobiliari e' utile e di sicuro valore aggiunto poter segnalare CERTIFICATORI ENERGETICI disponibili ad interventi tempestiivi, che diano garanzie non solo di economicita' ma anche di affidabilita'.
QUINDI UNA RAGIONE IN PIU' PER TUTTI I PROFESSIONISTI...
(Architetti, Ingegneri e Geometri) che nutrono ancora perplessita' sulla convenienza o meno di investire in un
CORSO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI,
per cogliere un ulteriore opportunita' di guadagno in questo mercato edilizio in sofferenza.

